Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D. 24/07/2003 n. 192

a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a)

c) trattamento uniforme dei componenti delle sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa

7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 del Decreto-Legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'albo è deliberata ai sensi della Legge 11 novembre 1996, n. 575.

8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.

9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 del Decreto-Legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l'iscrizione all'albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di cui all'art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività del comune o del con-sorzio di comuni alla sezione regionale dell'albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il comune stesso partecipa.

11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'albo.

12. Alla segreteria dell'albo è destinato personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.

14. Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'albo.

15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.

16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'albo previa comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi del Decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi

a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti

b) la frequenza media della raccolta

c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare

d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria. 16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.

17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli

articoli 40, 41, 47 e 48 del presente Decreto e i consorzi di cui all'art. 9quinquies del Decreto-Legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'art. 11 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.». Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, reca «Modificazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982 recante norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario. ».

-Si trascrive il testo dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»: «Art. 14.

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una Conferenza di servizi.

2. La Conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La Conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la Conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della Conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la Conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la Conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).»

Art. 3. Entrata in vigore

1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge.

 

Pagina 4/4 - pagine: [1] [2] [3] [4]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional